Chiunque vive in condominio, o decide di acquistare un appartamento, è a conoscenza delle dinamiche della condivisione e degli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
In ogni caso, vediamo un attimo la situazione generale per mettere chiarezza su cosa si possiede, e cosa no, una volta firmato il contratto d’acquisto.
Quando si compra un appartamento in condominio, o in edifici con zone comuni, si diventa in automatico proprietari della singola unità immobiliare e comproprietari delle aree che servono all’uso ed al godimento di tutti. Esse possono comprendere:
- terreno;
- muri maestri;
- scale,
- tetti;
- ascensori;
- corridoi;
- cortili;
- ecc…
Per riuscire a godere di una tranquilla convivenza, seppur a volte può apparire più difficile del dovuto, è meglio avere una conoscenza base del diritto condominiale e delle eventuali conseguenze.
L’art. 1102 del codice civile è il punto in cui ci si riferisce per quanto riguarda la comunione in generale, anche di condomini ed edifici:
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.”
Nell’atto pratico, ogni singolo condomino potrà utilizzare come meglio preferisce le zone affinché non vengano alterate le destinazioni d’uso delle stesse.
Uso dei beni condominiali
A differenze delle singole proprietà private dove per i proprietari è possibile ottimizzare nel modo migliore le varie parti della sua unità abitativa, pur sempre rimanendo all’interno delle regole condominiali; delle limitazioni previste dalla legge sono state stabilite per prevenire l’abuso da parte di altri per le zone in comune.
I beni condominiali sono destinati all’utilizzo collettivo pur seguendo il regolamento del condominio per capirne la destinazione d’uso.
In fase di assemblea condominiale, qualora uscissero dei problemi, c’è la possibilità di discuterne e decidere di modificare l’utilizzo di un determinato bene condiviso.
Interventi sulle parti comuni
Per gli interventi dei singoli condomini sulle aree condivise, la legge si esprime consentendo i seguenti punti:
- per l’installazione di impianti non centralizzati come la ricezione radiotelevisiva o per accedere a qualunque flusso informativo. Ovviamente bisogna seguire le normative del caso prima di agire;
- per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo caso l’intervento può essere effettuato sia sul lastrico solare sia su altra idonea superficie comune.
Qualora queste operazioni andassero ad influenzare la sfera comunale, intaccando così le normative condominiali, ci sarà il bisogno di avvisare l’amministratore dei lavori e presentargli il piano in azione con le modalità di sviluppo dello stesso.
Di conseguenza una riunione verrà convocata per poter ottenere la completa abilitazione ed approvazione da parte di tutti. Qualora la maggioranza proponesse un’altra alternativa, l’interessato dovrà trovare un metodo differente o rinunciare ai lavori.
La consulenza di un avvocato come il Dottor Conistabile potrebbe risultare vantaggiosa qualora si presentassero aree grigie in materia di diritto condominiale.
Per questo viene suggerito di affidarsi per un consiglio prima di attivarsi nello sviluppo delle operazioni e finire in inutili battibecchi.