Il Superbonus del 110% è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Il decreto che introduce e disciplina il Superbonus del 110% ha altresì previsto ulteriori se mesi di tempo per i lavori condominiali se, a quella data, è stato realizzato almeno il 60% dei lavori. Che tu sia un amministratore di condominio a Torino piuttosto che a Roma o a Milano, qui troverai ulteriori informazioni che riguardano, nello specifico, l’agevolazione del Superbonus 110% applicato ai Condomini.
L’iter per il Superbonus 110% nella gestione condominiale
Il primo passaggio obbligatorio per i condomini è, senza dubbio, l’assemblea condominale che dovrà decidere che tipo di lavori effettuare, capire i tempi e le spese da mettere in conto. Il Decreto Agosto ha messo fine ai dubbi interpretativi chiarendo che, una volta scelta l’impresa a cui affidare i lavori la decisione può essere approvata anche in seconda convocazione. In seconda convocazione deve esserci almeno un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo dei millesimi e con un quorum ridotto. In particolare, è sufficiente che sia rappresentata la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio. L’assemblea può svolgersi in presenza o per via telematica e possono partecipare i tecnici scelti al fine di illustrare le modalità di svolgimento dei lavori e la scelta dei materiali. La delibera condominiale deve contenere il compenso specifico che spettetà all’amministratore di condomino e, una volta approvata, bisognerà attendere un mese per vedere se qualcuno dei contrari o dei non presenti in assemblea ha impugnato la decisione.
Superbonus 110% in condomino. Attenzione ai controlli
Il Superbonus 110%, particolarmente conveniente per i contribuenti, lo è decisamente meno per lo Stato che attuerà controlli precisi sui documenti e le certificazioni richieste e provvederà, in caso di violazioni, ad elevare le sanzioni previste. Al fine di ridurre i rischi, è fondamentale nominare uno o più professionisti che si occuperanno della diagnosi energetica dello stabile. Questo permetterà all’equipe dei tecnici di di fare un preventivo dei costi quanto più vicino possibile alla realtà e una stima dei tempi per il completametno dei lavori. Ci sono, com’è noto, dei requisiti minimi per accedere all’agevolazione del Superbonus 110%. Il primo requisito è il miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta attraverso uno degli interventi trainanti previsti dal Decreto Rilancio. L’altro requisito da rispettare è quello dei Limiti di spesa per ognitipo di lavoro trainante. La fase suindicata, di studio e fattibilità, potrebbe avere anche esiti negativi ma, anche in quel caso, la parcella ai professionisti dovrà essere pagata.
Lavori in condominio: detrazione, cessione del credito o sconto in fattura?
Dopo l’approvazione della delibera condominiale, relativa al Superbonus del 110%, occorrerà decidere come usufruire dell’agevolazione statale scegliendo tra tre possibili opzioni: detrazione in dichiarazione dei redditi, sconto in fattura o cessazione del credito a terzi (compresi gli istituti bancari). A differenza di quanto accade per l’ecobonus ordinario, la detrazione è prevista in cinque anni anzichè dieci ma a partire dalla dichiarazione dei redditi relativo all’anno in cui si sono svolti i lavori. Lo sconto in fattura può essere applicato dalle aziende che, tuttavia, non possono essere obbligate a farlo. Per gli incapienti lo Stato ha previsto la possibilità della cessione de credito. Tuttavia, se la cessione viene effettuata dal Condominio, il singolo soggetto non va incontro a particolari adempimenti ma il problema è che nessuna decisione può essere vincolante per il singolo condomino. Ulteriori informazioni sul tema trattato sono contenuti nella circolare n.30 / E del 22 dicembre 2020 con cui l’Agenzia delle Entrate sciolglie alcuni dubbi interpretativi del Decreto n. 104 del 2020.